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Statuto di Associazione Culturale Non Riconosciuta Flexin

 

TITOLO I

SEDE – SCOPO E SOCI

 

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

 

E’  costituita l’associazione “Flexin“,con sede in Bologna

L’associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni ai sensi degli articoli 36, 37 del C.C.

 

ART. 2 – NATURA E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’associazione ha lo scopo di promuovere le attività culturali e di utilità sociale tese alla valorizzazione e allo sviluppo delle arti musicali, visive e figurative e persegue tale obiettivo attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali, ricreative e quant’altro si reputerà necessario per il raggiungimento e l’arricchimento dello scopo sociale.

L’associazione persegue tra i propri scopi istituzionali la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati ai fini di ottenere una migliore valorizzazione  del patrimonio culturale.

Per soddisfare le esigenze di ricreazione dei soci, l’associazione potrà organizzare all’occorrenza, un servizio di somministrazione di bevande ed alimenti in favore dei soli soci e degli aderenti ad associazioni che svolgono la medesima attività e appartenenti alle stesse organizzazioni.

L’associazione, inoltre, potrà organizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia e previo ottenimento dei nullaosta S.I.A.E., intrattenimenti danzanti a carattere sociale.

Eventuali ricavi dell’associazione  derivanti da vendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata qualsivoglia forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementare le  iniziative sociali per l’attuazione dei fini statutari.

 

ART. 3 – I SOCI


La qualità di associato si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme statuarie e regolamentari dell’Associazione, nonché provvedere al versamento della quota associativa.

Eventuali dinieghi alle richieste di adesione alla associazione saranno motivati.

Chi ha proposto la domanda, ricevutone diniego, può entro sessanta giorni chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci.

La qualità di associato è strettamente personale e non trasmissibile o cedibile a terzi.

 

L’iscrizione decorre dal giorno in cui la domanda e’ accolta.

 

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


La qualifica dell’associato può venir meno per:

– decesso;

– dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;

– decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;

– decadenza, conseguente al mancato versamento della quota associativa annuale;

 

  • delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti con le norme statutarie ivi presenti.

 

TITOLO II

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea;

–  il consiglio direttivo;

–  il presidente.

 

ART. 6 – L’ASSEMBLEA

 

L’assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L’assemblea viene convocata dal presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta, affisso nella sede sociale per almeno dieci giorni. La convocazione potrà avvenire anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all’indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’associazione.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di comunicazione scritta agli associati.

 

L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto  preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

All’assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; approvare il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo; approvare il regolamento interno dell’associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l’emanazione; nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione, deliberare sull’esclusione degli associati preventivamente disposta dal consiglio direttivo; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Le riunioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.  

Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio direttivo.

 

Il presidente e’ tenuto a convocare l’assemblea qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci. Ogni associato maggiore di età ha il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Per la elezione del Consiglio Direttivo ogni associato ha il diritto ad un voto ai sensi dell’art. 2552, secondo comma, del Codice Civile e non potrà rappresentare per delega nessun associato.

 

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.

Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell’associazione.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell’associazione.

Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica inviata  agli indirizzi mail dei consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

Il consiglio direttivo stabilirà collegialmente la quota di versamento annuale minimo da effettuarsi da parte dei soci in funzione dei programmi di definizione delle attività istituzionali associative; tale decisione verrà comunicata annualmente in occasione della riunione assembleare indetta per l’approvazione del rendiconto consuntivo.

Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.

 

ART. 8 – IL PRESIDENTE

 

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

 

ART.9 ASSENZA DI LUCRO

L’associazione, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale dovrà essere garantita dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

TITOLO III

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 10 –  FONDI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 360,00 (trecentosessantaeuro).

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

– dei versamenti effettuati dai fondatori originari; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;

– dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione in qualità di sostenitori;

– da contributi di enti o privati;

– dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

– dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

 

TITOLO IV

VARIE

 

ART. 11 – DURATA E SCIOGLIMENTO

 

La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento dell’associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell’assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell’assemblea.

 

L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

ART. 12 – RINVII E NORME TRIBUTARIE

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/6″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column centered_text=”true” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][nectar_btn size=”small” button_style=”regular” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#ccff00″ icon_family=”none” url=”https://www.flexinbologna.it” text=”INDIETRO”][/vc_column][/vc_row]